Se la realtà NON è accessibile, perché un sito deve esserlo?

Pubblicato il giugno 21, 2010 | Archiviato in Accessibilità

L’accessibilità dei siti web è un argomento molto discusso, che presenta aspetti ancora da chiarire, dibattuti e contestati. E’ un procedimento lungo, e non certo indolore. Il web accessibile è sicuramente un traguardo da raggiungere, ma non “in maniera indiscriminata”.

Questo articolo NON vuole relegare l’accessibilità in un angolo buio e dimenticato, né considerare i diretti interessati come l’ultima ruota del carro. Vuole essere una semplice considerazione sugli aspetti positivi e negativi dell’accessibilità e sulla sua effettiva fattibilità.

E’ un confronto, soprattutto, fra la realtà e la virtualità. Ci si batte per un web accessibile, ma la realtà di tutti i giorni è davvero accessibile?

Definizione di accessibilità

Che cosa si intende per accessibilità dei contenuti web?

Da parte dell’utente è, in breve, la possibilità di poter usufruire delle informazioni trovate in rete. Un non vedente deve poter leggere i testi di un sito, chi è affetto da disabilità motorie deve poter navigare in un sito con relativa facilità.

Da parte degli sviluppatori è, invece, attenersi innanzitutto agli standard del W3C: realizzare un sito secondo le giuste norme del linguaggio (X)HTML. E seguire poi le regole dell’accessibilità: separando la struttura dalla rappresentazione, usando buoni contrasti fra testo e sfondo, evitando gif animate lampeggianti, limitando l’uso di flash allo stretto necessario (meglio sarebbe se lasciare flash alla produzione di cartoni animati), rispettando la distanza di sicurezza fra i link (spesso nei menu si trovano link talmente vicini che è più facile cliccare su quello sbagliato), e così via.

Le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines: Linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web) definiscono tutti i punti da rispettare per verificare se una pagina web e un sito siano veramente accessibili e presentano 3 livelli di priorità: A, AA e AAA.

Non esiste un validatore di accessibilità: gli strumenti online per verificare il grado di accessibilità di un sito permettono di scremare una parte degli errori commessi, ma c’è bisogno del controllo umano per stabilirne l’effettiva accessibilità.

La legge Stanca

In Italia è nata il 9 gennaio 2004 la cosiddetta Legge Stanca (Legge n°4): 22 requisiti che un sito web deve possedere per soddisfare i criteri di accessibilità.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che un sito accessibile sia utile anche in termini di visite: non è escluso a nessuno, quindi può ricevere traffico da qualsiasi utente.

Ma è meglio avere un sito non accessibile o non averlo per niente?

La legge del 1° marzo 2006, n. 67

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

In base a questa legge un disabile potrebbe denunciare un sito perché non accessibile. Se questo accadesse sul serio, almeno il 90%, se non più, dei siti italiani chiuderebbe, col risultato che l’informazione in rete cesserebbe. Il danno sarebbe incalcolabile, sia in termini economici che culturali.

Tempo fa nacque una lunga discussione (in privato e in un forum) con un soggetto che aveva male interpretato questa legge.

Se il mio sito personale, anche se creato a scopo lavorativo, non è accessibile, questo NON significa che io stia discriminando i disabili. Sostenere che un disabile possa deliberatamente denunciare un sito perché non accessibile è semplicemente ridicolo. Certo, se il disabile non riesce a portare a buon fine un acquisto, a causa di un sito di commercio elettronico non accessibile, e non gli venisse fornita un’alternativa per terminare quell’acquisto, allora sì che saremmo in piena discriminazione.

Ma non credo che un disabile si metta a denunciare qualsiasi sito non accessibile, anche quello del quindicenne che si crea la sua galleria online o il suo piccolo blog.

Tratto da Michele Diodati, Accessibilità guida completa, cap. 21:

Certo, imporre l’accessibilità per legge, indiscriminatamente, a tutti i siti privati sarebbe stata un’azione velleitaria e priva di reali possibilità di applicazione. È utopistico, infatti, pensare che il dilettante che realizza il proprio sitino personale, possa riuscire, senza un’adeguata formazione professionale nel campo dei linguaggi per il Web, ad applicare le complesse specifiche tecniche allegate alla legge 4/2004. Ma, lasciando fuori i dilettanti, sarebbe stato invece utile e desiderabile, se la legge avesse inserito tra i soggetti erogatori elencati all’articolo 3 anche i tanti soggetti privati che offrono servizi di interesse pubblico, per esempio – per dirne solo alcuni – quotidiani, portali di web mail, telefonia, condivisione video, siti di home banking, di commercio elettronico, di e-learning. Vi sono privati che offrono, di propria iniziativa, siti più o meno sufficienti dal punto di vista dell’accessibilità, ma la maggior parte sembra essere purtroppo indifferente al problema.

Michele Diodati è un grande esperto di accessibilità e, se volete capire questa materia, fate come me e acquistate la sua guida.

I costi dell’accessibilità

La legge Stanca è applicata a pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e aziende appaltatrici di servizi informatici.

Ma chi ha fatto questa legge ha messo in conto i costi di un sito accessibile?

Prendiamo il caso di un comune di 500 anime. Quale budget avrà per lo sviluppo del proprio sito? Magari non ne ha proprio. A quel punto, per quel comune, è meglio avere un sito, non accessibile, oppure non averlo per niente?

Se quel comune non può permettersi un sito accessibile, è meglio che escluda l’intera comunità piuttosto che una piccola parte?

Esistono sovvenzioni statali per quei piccoli comuni in campo informatico? La legge deve poter essere rispettata, altrimenti è soltanto una trappola. Se l’individuo non è messo in condizione di rispettare la legge, perché non ne ha i mezzi, la legge va cambiata o adattata.

Esempi di una realtà inaccessibile

In base all’accessibilità, nello sviluppo di un sito si deve tenere conto di:

  1. utenti che navigano con software obsoleti;
  2. utenti che usano hardware obsoleti: computer vecchissimi e connessioni lentissime (modem analogici).

Anche se il progresso è inarrestabile, anche se nascono versioni sempre più aggiornate dei browser di navigazione, anche se si trovano offerte delle più veloci ADSL, anche se si vendono computer con oltre 2 MB di RAM e con processori velocissimi, nella realizzazione di un sito si deve tenere conto di chi naviga con sistemi antiquati.

Bene. Mi domando, a questo punto, per quale motivo sia stato introdotto in Italia il digitale terrestre che, grazie alla cessazione del vecchio segnale, non permetterà più agli utenti di guardare la televisione, a meno di acquistare un decoder o un televisore moderno.

Lo Stato italiano ha deliberatamente reso inaccessibile la televisione italiana, ma ha creato una legge per rendere accessibili tutti i siti web. In Italia si fa più uso della televisione o di internet?

Perché non esiste una legge Stanca per la televisione? Perché si esclude una grande fetta degli italiani dalle informazioni televisive, in nome del progresso? Perché, se è stata creata una televisione digitale, moderna, all’avanguardia, non posso creare un sito web moderno e adatto a sistemi moderni e avanzati?

Perché, come è stato detto agli italiani “compratevi un decoder o un nuovo televisore”, non si può dire agli stessi italiani “compratevi almeno un computer del 2006 e aggiornate i vostri browser (che sono pure gratuiti)”?

La domanda da un milione di dollari

E’ possibile un web accessibile?

No. E non lo sarà mai. E, aggiungo, non dovrà mai esserlo.

Sono impazzito? No e arrivo subito al punto, prima di scatenare polemiche sterili.

Il web non potrà e non dovrà mai essere accessibile perché è di tutti. Chiunque ha diritto di immettere informazioni nel web, di creare un proprio sito per condividere momenti di vita, fotografie, disegni, diari, informazioni di qualsiasi genere.

Il web non appartiene agli sviluppatori né agli esperti di accessibilità. Il web appartiene all’umanità e l’umanità è varia, è fatta di individui con i più disparati livelli culturali. Un bambino di 8 anni è in grado di creare delle pagine web e di aprire un suo blog. Provate a parlargli di standard W3C e di linee guida dell’accessibilità.

Forse quel bambino non ha diritto a essere partecipe del web, a avere un proprio sito? In nome di che cosa?

Conclusione

Quanto è accessibile quello che troviamo nella realtà quotidiana?

Avete mai letto le leggi italiane? Sono scritte in maniera totalmente inaccessibile. Avete mai letto la scheda di votazione di un referendum? Sono necessari degli spot televisivi per spiegarne il significato, e far capire ai votanti che “l’abrogazione del tale articolo…” corrisponde a un SI’.

Ogni giorno siamo bombardati da messaggi incomprensibili, che provengono dalla burocrazia (e dall’ignoranza) delle istituzioni. Basta leggere il testo di un biglietto dell’autobus per rendersi conto del tipo di linguaggio usato: termini forbiti, eccessivamente tecnici che non dimostrano il livello culturale dell’istituzione di turno, ma il suo completo disinteresse a farsi comprendere.

La legge non ammette ignoranza. Se questo motto può essere accettabile (con tutte le riserve del caso), non è invece accettabile la sua incomprensibilità.

Viviamo in un paese inaccessibile. Prima di pensare a rendere totalmente accessibile il web, pensiamo a rendere accessibile questo paese.

4 modi per linkare un PDF

Pubblicato il luglio 6, 2009 | Archiviato in Accessibilità

Perché nessuno avvisa l’utente che il link fornito apre un pdf? E’ una questione di accessibilità e anche usabilità. L’utente ha diritto di sapere dove sarà catapultato.

Un link non dovrebbe mai essere muto. Un link è un collegamento. Non si può aprire una porta senza sapere dove farà entrare.

Perché è obbligatorio avvisare l’utente del link a un pdf?

  1. Perché l’apertura a un pdf fa aprire un lettore di pdf, acrobat reader, che rallenta il caricamento della pagina, disorientando l’utente.
  2. Perché l’utente potrebbe non voler aprire il documento in pdf.

In che modo, quindi, avvisare l’utente che il link sta aprendo un file in formato pdf?

  1. Icona pdf: inserire un’icona che richiami il pdf accanto al link fa capire subito agli utenti che cosa apriranno.
  2. Testo tra parentesi: scrivere tra parentesi accanto al link che cosa aprirà quel collegamento (apre un documento in formato pdf).
  3. Title del link: avvisare l’utente, comunque, dell’apertura di un pdf tramite l’attributo title del link.
  4. Avviso nel testo: scrivere direttamente nel testo “leggete questo articolo in formato pdf”.